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Regolamento interno dell'organismo di formazione

Il presente regolamento interno è redatto in applicazione degli articoli da L.6352-3 a L.6352-5 e R.6352-1 e seguenti del Codice del lavoro. Si applica a ogni persona iscritta a una formazione dell’IFGR, in presenza o a distanza.

1. Ambito di applicazione e oggetto

Il presente regolamento interno è redatto in applicazione degli articoli da L.6352-3 a L.6352-5 e R.6352-1 e seguenti del Codice del lavoro. Precisa le principali misure relative all’igiene e alla sicurezza, le regole applicabili in materia di disciplina e, se del caso, la procedura e le garanzie connesse alle sanzioni disciplinari.

Si applica a ogni discente iscritto a una formazione erogata dall’IFGR, per tutta la durata della sua formazione, nei locali in cui essa si svolge o, per le formazioni a distanza, per l’intero periodo di accesso.

2. Igiene e sicurezza

Ogni discente deve rispettare le misure di igiene e sicurezza in vigore nel luogo della formazione, e in particolare le disposizioni relative alla prevenzione degli incendi e all’evacuazione, nonché all’uso dei locali e del materiale.

Ogni infortunio o incidente verificatosi durante la formazione, o nel tragitto tra il domicilio e il luogo della formazione, deve essere immediatamente dichiarato all’organismo di formazione affinché siano adottate le misure appropriate.

Per le formazioni a distanza, il discente rispetta le condizioni di sicurezza del proprio ambiente di lavoro; le regole tecniche di utilizzo sono messe a sua disposizione.

3. Disciplina

Il discente deve rispettare l’orario fissato per la formazione e seguirla con assiduità e puntualità. Ogni assenza o ritardo deve essere giustificato.

Il discente deve comportarsi con rispetto verso i formatori, il personale e gli altri partecipanti e astenersi da ogni comportamento atto a turbare il regolare svolgimento della formazione.

Il materiale e le attrezzature messi a disposizione devono essere utilizzati con cura e ai soli fini della formazione. Le informazioni e i documenti portati a conoscenza del discente durante la formazione sono soggetti a un obbligo di riservatezza.

4. Sanzioni disciplinari

Ogni inosservanza da parte del discente delle regole di cui sopra può dar luogo a una sanzione disciplinare proporzionata all’inosservanza. Costituisce sanzione ogni misura, diversa da un’osservazione orale immediata, adottata dal responsabile dell’organismo di formazione in seguito a un comportamento considerato colpevole.

A seconda della gravità dell’inosservanza, la sanzione può essere un avvertimento, un richiamo o un’esclusione temporanea o definitiva dalla formazione.

5. Procedura disciplinare e garanzie

Conformemente agli articoli R.6352-4 e seguenti del Codice del lavoro, nessuna sanzione può essere inflitta al discente senza che questi sia stato preventivamente informato, per iscritto, della contestazione mossa a suo carico.

Quando è prevista una sanzione, il discente è convocato a un colloquio e può farsi assistere dalla persona di sua scelta. La convocazione indica l’oggetto, la data, l’ora e il luogo del colloquio nonché la possibilità di farsi assistere; durante il colloquio è indicato il motivo della sanzione prevista e sono raccolte le spiegazioni del discente.

La sanzione è notificata per iscritto e motivata; essa non interviene prima della scadenza di un termine minimo dopo il colloquio, conformemente ai termini regolamentari. Quando una misura immediata è giustificata, può essere adottata senza indugio, fatta salva la procedura protettiva.

6. Rappresentanza dei discenti

Per le formazioni di durata superiore a cinquecento (500) ore, i discenti eleggono un delegato titolare e un delegato supplente a scrutinio segreto, conformemente agli articoli R.6352-9 e seguenti del Codice del lavoro. L’organismo di formazione organizza lo scrutinio e ne redige il verbale; quando l’elezione non può aver luogo, ciò è constatato a verbale.

I delegati comunicano all’organismo di formazione ogni suggerimento o reclamo, individuale o collettivo, relativo allo svolgimento della formazione e alle condizioni di lavoro e di vita durante la stessa.

Per le formazioni di durata pari o inferiore a cinquecento ore, non è richiesta alcuna elezione di questo tipo.

7. Entrata in vigore

Il presente regolamento interno entra in vigore alla data fissata dall’organismo di formazione ed è messo a disposizione di ogni discente prima dell’inizio della formazione.

In vigore dal: 2026-06-28

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